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IL PORTALE DEL LEGNO
DI PIEMONTE E LIGURIA

Indicazioni per le imprese

 

Legislazione applicabile

I tagli boschivi nel territorio della Regione Piemonte devono essere eseguiti nel rispetto della Legge forestale vigente e del relativo Regolamento.
Ai fini del Regolamento EUTR è necessario consultare attentamente il sito della Regione Piemonte, sezione Foreste che fornisce le indicazioni necessarie sulla normativa applicabile (anche in materia ambientale), su come fare e a chi rivolgersi per effettuare gli interventi, su quali requisiti professionali sono richiesti, su come comportarsi in casi specifici (ad esempio vincolo idrogeologico, trasformazione del bosco, aree protette, ecc.) e su quali misure o modulistica devono essere adottate.

 

Analisi e valutazione del rischio

Le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 995/2010, oltre che per i boschi, valgono anche nel caso dell'arboricoltura da legno, sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio in impianti specializzati a ciclo medio-lungo.

Relativamente al legno o prodotti da esso derivati che hanno origine in Regione Piemonte, l’analisi e la valutazione del rischio può essere semplificata, in quanto non sussistono alcuni rischi potenziali né criticità rilevanti che possono essere o sono presenti nel caso del legno o prodotti derivati provenienti da altri Paesi/Regione di taglio.

A questo riguardo, infatti:

- le specie legnose (essenze) raccolte non rientrano nella Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora);
- le specie legnose o i prodotti non possono essere accompagnati da una licenza FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade);
- il CPI (Indice di Percezione della Corruzione) per l’Italia e il Piemonte è pari a 53/100 (dato relativo al 2020).

Inoltre, sulla base di una specifica deliberazione della Regione Piemonte, è verificata:

- l’assenza di pratiche illegali nella regione di produzione,
- l’assenza di conflitti armati in corso nella regione di produzione,
- l’assenza di sanzioni ONU/UE a carico della regione di produzione.

Aspetti utili per la fase di accesso alle informazioni

 

Aspetti utili per la fase
di accesso alle informazioni
Riferimenti
Descrizione del prodotto:
  • denominazione commerciale
  • tipo
  • nome comune
  • nome scientifico
Se il prodotto rientra nell’applicazione del Regolamento EUTR (ovvero è incluso nel suo allegato), la sua descrizione (denominazione e tipo) può essere fatta attraverso l’uso della nomenclatura TARIC (tariffa integrata comunitaria) o di quella commerciale corrente.

Nei documenti autorizzativi è possibile utilizzare i nomi comuni dell’elenco specie riportato negli Allegati C, D ed E del Regolamento Forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.). In alternativa, per il nome comune della specie legnosa si possono usare la norma UNI EN 13556 Legno tondo e segati – «Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa» o la UNI 2853  «Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in Italia» che riportano anche il nome scientifico, esempio: Legno tondo di larice – Larix decidua Mill.

Documento di autorizzazione al taglio

N.B. Questo documento include molte delle informazioni richieste dal Regolamento EUTR.

Sulla base del Regolamento forestale in vigore in Regione Piemonte scegliere tra:

  • Comunicazione semplice online
  • Autorizzazione con progetto
Altri documenti attestanti la conformità con la legislazione applicabile. Es..: contratto di acquisto del materiale legnoso, fatture di acquisto e vendita, documenti di trasporto.

Aspetti fondamentali per la fase di valutazione del rischio

 

Aspetti fondamentali per la fase
di valutazione del rischio
Riferimenti

Garanzia del rispetto della legislazione applicabile.

Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.
Documenti autorizzativi al taglio, documenti di carattere fiscale e commerciale.

Diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose.

Vedasi deliberazione della Regione Piemonte n. 19-6394 del 23.09.2013: «Approvazione del documento "Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010».

Prevalenza di pratiche illegali e di conflitti armati nella Regione di produzione.

Sanzioni ONU/UE a carico della Regione di produzione

Complessità della catena di approvvigionamento

Deve essere riportata tra gli elementi della procedura di analisi e valutazione del rischio, possibilmente dettagliando tutti i passaggi nell’ambito della filiera.

 

Il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) per gli operatori locali

I dati relativi alle informazioni raccolte e alla conseguente analisi e valutazione del rischio vanno collegati tra loro in maniera organizzata tramite un apposito registro. Questo può consistere in una tabella, un elaborato o un indice che rimandi ai singoli documenti. Registro e documenti del Sistema potranno essere in formato cartaceo o elettronico.

In caso di controllo, ad un Operatore sarà chiesto di fornire:

  • un registro del SDD aggiornato,
  • i documenti di supporto del SDD (contratti di acquisto, autorizzazioni al taglio, ricevute, fatture ecc.),
  • un documento che comprovi la prescritta effettuazione dell’analisi e valutazione del rischio, ovvero:
    • fornisca evidenze oggettive su come sono state adottate misure e procedure che consentano l’accesso alle informazioni, in particolare nei casi in cui il SDD è applicato a catene di approvvigionamento consolidate,
    • indichi come sono state controllate le informazioni raccolte,
    • evidenzi come è stato determinato il livello di rischio e le eventuali misure di attenuazione dello stesso.

 

Per agevolare le imprese boschive locali della Regione Piemonte (in qualità  di Operatori) è stato elaborato un modello di raccolta delle Informazioni, di analisi e valutazione del rischio e di registro delle partite di vendita, che può essere utilizzato ai fini di quanto prescritto dal Regolamento UE n. 995/2010.
Questo modello non costituisce un Sistema di Dovuta Diligenza completo ed esaustivo ma viene proposto a titolo esemplificativo e con l’intento di minimizzare la gestione della documentazione e limitare l’aggravio di lavoro per gli Operatori della filiera locale.

 

Registro Nazionale Operatori EUTR

Ai sensi del Regolamento è previsto che tutti gli operatori italiani siano iscritti al Registro Nazionale Operatori EUTR (denominato RIL - Registro Imprese Legno) istituito con DM 9 febbraio 2021.
L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente on line, deve essere rinnovata annualmente ed è valida dal momento dell’iscrizione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
 

In data 31.12.2022 sono scaduti i termini d'iscrizione al RIL per l'annualità 2022. L'iscrizione per l'anno 2022 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR. Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro.

L'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2022.

Tutte le informazioni su come effettuare l'iscrizione, compreso il “Manuale Utente – Operatore”, sono disponibili sul sito del MASAF.

 

Si ricorda che l'iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte esonera gli operatori dall’obbligo di iscrizione al Registro Nazionale Operatori.

 

Per ulteriori informazioni scarica: