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Regolamento 995/2010: casi ed esempi di adempimento

Il Regolamento UE n. 995/2010 individua vari soggetti, cui corrispondono diversi adempimenti e responsabilità:

Autorità Competenti (AC)
Organismi di Monitoraggio (MO)
Operatori
Commercianti

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce Operatore “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”.
In genere, assume il ruolo di Operatore chi importa da un Paese extra UE legno o prodotti da esso derivati immettendoli per primo nel mercato UE o, a livello di Paesi membri dell’UE, chi si occupa di tagliare il legname e venderlo sul mercato interno.
La maggior parte delle prescrizioni previste dal Regolamento EUTR riguardano l’Operatore. Questi, infatti, deve dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) basato sulla raccolta delle informazioni relative ai materiali legnosi che intende immettere nel mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, se necessario, sul ricorso ad una serie di misure di attenuazione del rischio.
A tal riguardo l’Operatore può sia sviluppare un proprio SSD o utilizzare un sistema messo a punto da un Organismo di Monitoraggio. Egli deve inoltre garantire la tracciabilità dei flussi commerciali attraverso la tenuta di un apposito registro.

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce inoltre Commerciante “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno”. Nel caso del Commerciante il Regolamento EUTR ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nell’obbligo di conservare le informazioni di base sull’acquisto e vendita di legno o prodotti da esso derivati al fine di garantirne la tracciabilità. Come l’Operatore, anche il Commerciante deve conservare per cinque anni la documentazione relativa al rispetto di quanto previsto dal Regolamento EUTR.

Imprese locali nella realtà regionale

Un’impresa può essere inquadrata come Operatore e/o Commerciante in base al tipo di attività che svolge sul mercato del legno.

Lo stesso soggetto può avere entrambi i ruoli. Ad esempio, chi immette per primo nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente acquista anche da fornitori europei, assume il ruolo sia di Operatore che di Commerciante.

Nella realtà regionale gli Operatori si concretizzano soprattutto nei seguenti soggetti:

  • proprietari forestali che immettono nel mercato partite di legno raccolto direttamente nei propri boschi o impianti di arboricoltura da legno;
  • imprese boschive che comprano legno in piedi, si occupano dell’utilizzazione (abbattimento, esbosco ecc.) e immettono nel mercato gli assortimenti ricavati;
  • imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista per la fase di raccolta.

I Commercianti si concretizzano invece soprattutto in soggetti che acquistano legno e prodotti derivati quali:

  • aziende che acquistano pellet o legna da ardere da altra ditta nazionale o comunitaria (ad esempio in Francia, Austria ma non dalla Svizzera o Bosnia-Erzegovina nel cui caso sarebbero inquadrati come Operatori),
  • segheria che compra legname già abbattuto (in tronchi) in ambito locale o europeo per trasformarlo nella propria sede,
  • produttore di imballaggi che acquista segati per la realizzazione di pallet, casse ecc.,
  • carpenteria che acquista travi, pannelli e piallati per la trasformazione e realizzazione di elementi destinati a impieghi per l’edilizia strutturale e non.

Ovviamente quanto riportato è solo un insieme di esempi non esaustivi dei possibili casi reali.

Guarda il video per alcuni esempi concreti.

Per ulteriori informazioni scarica l'approfondimento.

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